ART. 1) Costituzione e denominazione
E'
costituito, ai sensi degli articoli dal 2602 al 2615 C.C. e dell'art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526, un
Consorzio volontario per la tutela del formaggio Provolone Valpadana che viene
denominato:
"CONSORZIO
TUTELA PROVOLONE VALPADANA" .
Il
Consorzio ha sede legale in Cremona in Piazza Marconi n. 3.
Il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì modificare o sopprimere
filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.
La durata del
Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
delibera dell'Assemblea Straordinaria.
ART. 3) Oggetto
Il
Consorzio non persegue scopi di lucro.
Il Consorzio ha per
oggetto lo svolgimento dell'opera più opportuna al fine di:
a) ottenere il
riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
b)
tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio della Denominazione di
Origine Protetta formaggio Provolone Valpadana e sull'uso della sua denominazione;
c) promuovere ogni
utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche
peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio ed a
tutti gli altri comportamenti vietati dalla legge;
d) promuovere la
conoscenza del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana
in tutti i mercati;
e) valorizzare il
formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;
f) informare i
consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;
g)
curare gli interessi generali della Denominazione di Origine Protetta del
formaggio Provolone Valpadana.
In particolare il
Consorzio:
h) può avanzare
proposte di modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta
formaggio Provolone Valpadana;
i) può definire
programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;
l) può promuovere
delibere di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/04/98 n. 173 che
prevedono accordi del sistema agroalimentare;
m) collabora col
Ministero delle Politiche Agricole Forestali alla vigilanza, tutela e
salvaguardia della Denominazione di Origine Protetta, con l'ausilio di agenti
vigilatori;
n) collabora con
l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, le Provincie Autonome, gli
Enti pubblici e privati nonchè con l'Organismo di controllo della Denominazione
di Origine Protetta per la migliore valorizzazione e tutela della Denominazione
di Origine Protetta stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;
o) attua iniziative
pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;
p) partecipa ad
Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili
al raggiungimento degli scopi sociali;
q) detiene il
marchio collettivo identificativo della Denominazione di Origine Protetta e lo
concede in uso a quanti aventi diritto;
r) provvede, quando
richiesto, all'apposizione del logo costitutivo della Denominazione di Origine
Protetta sul formaggio, prodotto dai soggetti, soci e non soci, immessi nel
sistema di controllo dell'Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali;
s) può predisporre
piani, progetti, proposte e studi finalizzati al miglioramento tecnico,
igienico-sanitario ed aziendale.
Le
caratteristiche del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone
Valpadana e la sua zona di produzione sono stabilite dal Disciplinare di produzione
vigente.
ART. 5) Soci
Hanno diritto di
essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti della filiera del
formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana inseriti nel
sistema di controllo previsto dall'Organismo di controllo autorizzato o, in sua
mancanza, dall'autorità pubblica designata, e così identificati:
a) gli allevatori
produttori di latte immessi nel sistema di controllo dell'Organismo
autorizzato, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione,
il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio Denominazione di
Origine Protetta Provolone Valpadana. I produttori di latte soci delle cooperative
produttrici di Provolone Valpadana sono da queste rappresentati.
Gli allevamenti
produttori di latte che non sono soci direttamente o soci di cooperative,
possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite, fra
aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano ubicati all'interno della
zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio
Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana.
Le aziende dovranno
rilasciare all'associazione specifica delega scritta di rappresentanza.
b) i caseifici
produttori di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana
immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato ed in possesso del
certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente.
I caseifici
cooperativi che trasformano in formaggio Denominazione di Origine Protetta
Provolone Valpadana latte conferito dagli allevatori produttori soci
rappresentano i due elementi della filiera, allevatori produttori di latte e
caseifici produttori di formaggio.
c) le ditte che
acquistano e stagionano il formaggio Denominazione di Origine Protetta
Provolone Valpadana ed immessi nel sistema di controllo dell'Organismo
autorizzato, fino alla conclusione del previsto termine di stagionatura, con
magazzino ubicato all'interno della zona di produzione, in possesso del
certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente.
I Caseifici
produttori di formaggio che effettuano direttamente la stagionatura del
formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana, per la loro
quota di prodotto stagionato, rappresentano i due elementi della filiera,
caseifici e stagionatori.
Tutti i soci devono
dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere assoggettati a
verifica da parte dell'Organismo di controllo competente.
La
domanda di adesione va rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione
precisando la/le categorie di associazione:
- allevatori
produttori latte;
- caseifici;
- stagionatori;
con il versamento
della quota sociale e la presentazione dei documenti che comprovino il possesso
dei requisiti necessari per l'ammissione.
Il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego motivato e
scritto, l'escluso può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei
Probiviri.
Se la richiesta è
fatta da società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia
della deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata.
I
soci hanno l'obbligo di:
a) osservare lo
Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi
alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
b) versare le quote
previste ed i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
c) di apporre il
contrassegno della Denominazione di Origine Protetta su tutte le forme di
formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana prodotto;
d) di consentire
l'attività di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate all'Organo di
controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del
rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa vigente.
L'appartenenza al
Consorzio da diritto al consorziato:
a) a partecipare
all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
b) a godere delle
assistenze e dei vantaggi previsti dal presente Statuto.
ART. 9) Recesso, decadenza ed esclusione
La durata minima del
vincolo associativo per ogni consorziato è di due anni dalla data di
ammissione, salvo quanto previsto dai commi successivi.
L'impegno si intende
tacitamente prorogato di un biennio, a meno che tre mesi prima della scadenza
di ciascun biennio, il consorziato non comunichi con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, la sua volontà
di recedere.
Il recesso è
consentito anche prima della scadenza del biennio al consorziato che abbia
cessato l'attività. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di
cui all'art. 5. Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei mesi
dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.
Le dichiarazioni di
recesso e di decadenza hanno efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui il
recesso è stato comunicato o in cui la decadenza è stata pronunciata a norma
dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto è tenuto a corrispondere le
quote e i contributi maturati per i due anni successivi al 31 dicembre
predetto.
Il consorziato può
essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione
quando:
a) commetta gravi
inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e, segnatamente
quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli
oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne
danneggi l'opera;
b) sia moroso per
oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a
qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
c) sia dichiarato
fallito.
Contro le decisioni
di decadenza e di esclusione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al
Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
Il socio escluso non
ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire eventuali
danni accertati.
ART. 10) Patrimonio Consortile
Il patrimonio del
Consorzio è costituito:
a) dalla quota di
ammissione dei nuovi Consorziati, fissata a Euro 1.000,00 salvo modifiche da
parte dell'assemblea ordinaria;
b) dalla quota
annuale di associazione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c) dai contributi
associativi determinati, per ogni esercizio sociale dal Consiglio di
Amministrazione, sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali, che
possono essere differenziati per le varie categorie di soci;
d) dai contributi
per l'applicazione del marchio, determinati dal Consiglio di Amministrazione;
e) dai proventi
derivanti dall'esecuzione di specifici servizi quali, a titolo esemplificativo,
gli interventi per la verifica dei requisiti tecnico qualitativi (reg. CEE
2496/98), collaudi per forniture pubbliche e private, interventi peritali,
secondo entità e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione;
f) da proventi
derivati da transazioni o accordi;
g) dai contributi
volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati e da terzi, Enti
pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti.
ART. 11) Risorse di gestione
Alla necessità di
gestione si provvede con:
a) la quota annuale
di associazione dovuta dai consorziati;
b) i contributi associativi
per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura
generale della Denominazione di Origine Protetta formaggio Provolone Valpadana,
compreso l'uso dei marchi costitutivi della stessa Denominazione di Origine
Protetta;
c) i proventi
derivanti da eventuali servizi resi;
d) i contributi in
conto gestione di Enti pubblici e privati.
L'entità dei
contributi di cui al punto b) è determinata, con delibera del Consiglio di
Amministrazione, in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato
e/o certificato dall'Organismo di controllo; per le categorie degli allevatori
produttori di latte e degli stagionatori l'entità dei contributi non può essere
superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo
articolo 15.
Le quote relative
alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori, non
coperte, gravano esclusivamente sui caseifici produttori del formaggio
Denominazione di Orgine Protetta Provolone Valpadana.
La quota dei contributi
di cui alla lettera b) succitata, relativa alla categoria dei caseifici produttori, è ripartita, ai sensi
del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12
settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se
non aderenti al Consorzio.
ART. 12) Organi del Consorzio
Organi del Consorzio
sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di
Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio
Sindacale;
e) il Collegio dei
Probiviri, se nominato e qualora si renda necessario.
L'Assemblea
rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i
soci ancorchè dissenzienti e/o non intervenuti.
L'Assemblea può
essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea
ordinaria:
- approva il
bilancio consuntivo;
- nomina il
Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Collegio
Sindacale ed il suo Presidente, fissandone l'eventuale compenso;
- approva i
Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- fissa la quota di
ammissione dei nuovi soci;
- delibera su altri
oggetti sottoposti all'esame;
- nomina i
componenti del Collegio dei Probiviri (qualora previsto).
L'Assemblea
straordinaria:
- modifica lo
statuto;
- proroga la durata
del Consorzio;
- nomina e
stabilisce i poteri dei liquidatori;
- delibera negli
altri casi di legge.
Le modifiche allo
Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore dopo l'approvazione del Ministero
competente.
L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quando ne faccia richiesta il Collegio
Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti.
L'avviso, a mezzo
lettera raccomandata, da spedire almeno sette giorni prima di quello stabilito
per la riunione, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e
dell'eventuale seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con l'indicazione
degli argomenti da trattare.
In caso di motivate
esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata
anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea
Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di
competenza e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo
dei Soci precisando gli argomenti.
L'avviso, a mezzo
lettera raccomandata, da inviare almeno sette giorni prima di quello stabilito
per la riunione, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e
dell'eventuale seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con indicazione
degli argomenti da trattare.
ART. 15) Intervento dei Soci all'Assemblea
Possono intervenire
all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.
I soci hanno diritto
di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno tre mesi.
Il socio può
delegare altro socio a mezzo delega scritta, firmata dallo stesso o dal legale
rappresentante, in caso di socio ente giuridico, e da consegnare al Presidente
dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta.
Ogni socio non può
avere più di due deleghe.
In caso di società
od associazioni, la delega è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio ha
diritto al voto per la/le categorie della filiera rappresentate in proporzione
alla quantità di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana
prodotto, di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana
stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio Denominazione di
Origine Protetta Provolone Valpadana.
In proporzione alle
quantità di prodotto rappresentate, ogni socio può avere voti per ogni
categoria della filiera che rappresenta.
Per ciascuna
categoria, i voti sono rapportati come segue:
- 66% ai produttori
di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;
- 17% agli
allevatori produttori di latte destinato a formaggio Denominazione di Origine
Protetta Provolone Valpadana;
- 17% agli
stagionatori di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone
Valpadana;
il tutto qualora
tutte le ditte appartenenti alla filiera produttiva della Denominazione di
Origine Protetta risultino associate.
Le percentuali sopra
indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola
categoria, nel caso di mancata adesione di parte dei soggetti della filiera.
Le votazioni
avvengono, di norma, per alzata di mano, ma può essere richiesta la votazione
per scheda, in particolare per il rinnovo delle cariche sociali.
I dati necessari al
calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'Organo di
controllo autorizzato per la Denominazione di Origine Protetta o avallati dallo
stesso.
Sulla base dei dati
sopracitati vengono calcolati dal Consorzio prima dell'Assemblea, e comunque
una volta all'anno, i valori di voto dei singoli soci il cui totale viene
rapportato a 100%.
L'Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od
impedimento dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina
un Segretario verbalizzante, anche non socio e, all'occorrenza, due scrutatori.
L'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza
della maggioranza di Soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti; in
seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto
al voto e delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.
Per le modifiche
dello Statuto occorre il consenso dei due terzi del valore del voto dei soci
presenti o rappresentati.
Delle delibere di
Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà firmato dal
Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.
Il Consorzio è
amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto
da 5 a 9 membri, scelti tra i Soci o persone dagli stessi designati.
Qualora nel corso
del mandato il Consigliere socio o legale rappresentante di socio abbia a
perdere per qualsiasi ragione o causa la qualità di socio, decadrà
automaticamente dalla carica di consigliere, e in tal caso il Consiglio
provvederà alla sua cooptazione.
L'Assemblea ne
determina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate:
caseifici, stagionatori e allevatori produttori di latte.
La durata in carica dei
Consiglieri è di tre anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Se nel corso del
mandato viene a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione
provvede alla sua sostituzione con un membro della medesima categoria; la
cooptazione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea.
Il Consigliere, così
nominato, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Nell'elezione del
Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei soci
siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa
proporzione dei valori di voto assembleari.
Alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma
non di voto, esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente.
ART. 19) Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative
delibere
Il Consiglio di
Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione a
mezzo lettera dovrà indicare data, ora, luogo e argomenti da trattare e dovrà
essere spedita almeno cinque giorni prima della data per posta ordinaria o, nel
caso di comprovata urgenza, con preavviso di due giorni a mezzo fax, telegramma
o posta elettronica al domicilio di riferimento di ciascun consigliere.
Per la validità
delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio si
reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano
presenti tutti i suoi componenti e i componenti del Collegio Sindacale.
Le delibere sono
prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi
presiede la riunione.
ART. 20) Consiglio di Amministrazione - Spettanze
Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto
del Consorzio.
L'Assemblea può
deliberare un gettone di presenza o emolumenti.
ART. 21) Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed in particolare sono
ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del
Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea
dei soci.
In particolare:
- convoca
l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- cura l'esecuzione
delle delibere assembleari;
- nomina il
Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- delibera in merito
all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione dei soci;
- deposita la
Situazione Patrimoniale prevista dal Codice Civile;
- predispone il
bilancio consuntivo;
- predispone il
bilancio preventivo ed il relativo riparto di costi tra i soggetti della
filiera, da sottoporre, se richiesto, all'approvazione ministeriale;
- assume e licenzia
il personale, stabilendone mansioni, retribuzioni ed inquadramento;
- istituisce
Comitati e Commissioni con funzioni consultive e di proposta;
- fissa le risorse
di gestione di cui all'art. 11 e determina eventuali contributi di marchiatura
di qualità dovuti al Consorzio;
- propone i
Disciplinari di produzione della Denominazione di Origine Protetta e le loro
eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione degli Enti
competenti;
- approva programmi
di miglioramento qualitativo e strutturale;
- segnala al
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'Organismo di controllo della
Denominazione di Origine Protetta di cui all'art. 10 del Reg. CEE 2081/92;
- approva programmi
di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/4/98 n. 173 e successive
modifiche;
- delibera inoltre
per quanto attiene a: azioni giudiziarie, transigere e compromettere in
arbitri, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali,
acconsentire iscrizioni, cancellazioni e/o postergazioni di ipoteche, fare
operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro
ufficio sia pubblico che privato;
- delibera sui casi
di violazione dello Statuto, delle delibere e dei regolamenti;
- compie tutte le
operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di
Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente, al Vice
Presidente, ad uno o più consiglieri o ad altri, allo scopo individuati.
ART. 22) Presidente - Vice Presidente - Consigliere Tesoriere
Il Consiglio di
Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i
suoi membri, un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.
Il Presidente è il
legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o
impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
La firma sociale
spetta al Presidente ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente,
secondo quanto sopra espresso.
In caso di urgenza
il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di
Amministrazione; tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica, nella
prima riunione valida, del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è
autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di
ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
La firma sociale può
essere delegata anche ad uno o più consiglieri o a procuratori per l'esecuzione
di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per
l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri
ed anche a consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.
ART. 23) Collegio dei Probiviri
L'Assemblea può
nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra non
Consorziati.
Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I singoli soci ed il Consorzio sono tenuti a
rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le
controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel
presente Statuto e nel Regolamento, nonchè di quelle derivanti da deliberazioni
dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte
quelle eventuali altre controversie che i soci del Consorzio ritenessero di
sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernano i rapporti
sociali o riguardino affari intervenuti tra il Consorzio ed i soci e che
possano formare oggetto di compromesso.
Gli amministratori ed il personale dipendente dal
Consorzio sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e i chiarimenti di
cui venissero richiesti.
I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli
compositori, con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di
sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di
Procedura Civile.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha
effetto sospensivo.
Le controversie dovranno essere definite dai
Probiviri entro tre mesi dalla data in cui le medesime sono state loro sottoposte.
ART.
24) Collegio
Sindacale
L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi, di cui
uno in qualità di Presidente del Collegio, nonchè due Sindaci supplenti.
I Sindaci possono essere scelti anche fra i non
soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
I sindaci effettivi sono invitati a tutte le
riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee; ad essi spetta un
compenso, se stabilito dall'Assemblea e su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ART.
25) Esercizio
Sociale
L'esercizio sociale del Consorzio va dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART.
26) Disposizioni
regolamentari
L'attività operativa del Consorzio può essere
disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione,
approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità Pubbliche competenti per le
necessarie approvazioni.
In ogni caso i Regolamenti non possono modificare
i Disciplinari di produzione nè tanto meno lo Statuto presente.
ART.
27) Sanzioni
In caso di violazione dello Statuto, dei
Regolamenti e delle delibere, il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni
e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al
Consorzio.
ART.
28) Scioglimento
e liquidazione
In caso di scioglimento verrà nominato un
liquidatore.
La nomina del liquidatore e le modalità di
liquidazione sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.
ART.
29) Disposizioni
transitorie e finali
Per quanto non espresso nel presente Statuto
valgono le disposizione del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge
in materia.
Il presente Statuto viene adottato dagli organi
sociale dal preesistente Consorzio Tutela Provolone, costituito, ai sensi della
legge 10/4/54 n. 125 in data 30/7/1975 con atto notarile repertorio n. 20.692
del dott. A. Vegezzi, notaio in Piacenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cremona, li 16 aprile 2002.
F.to Giorgio Musicco
F.to Giancarlo Quaini Notaio LTN