ART. 1) Costituzione e denominazione

E' costituito, ai sensi degli articoli dal 2602 al  2615 C.C. e dell'art. 14 della Legge 21/12/1999 n. 526, un Consorzio volontario per la tutela del formaggio Provolone Valpadana che viene denominato:

"CONSORZIO TUTELA PROVOLONE VALPADANA" .

 

ART. 2) Sede e Durata

Il Consorzio ha sede legale in Cremona in Piazza Marconi n. 3.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e, altresì modificare o sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

 

ART. 3) Oggetto

Il Consorzio non persegue scopi di lucro.

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento dell'opera più opportuna al fine di:

a) ottenere il riconoscimento del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

b) tutelare e vigilare sulla produzione e il commercio della Denominazione di Origine Protetta formaggio Provolone Valpadana e sull'uso della sua denominazione;

c) promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari da ogni abuso, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio ed a tutti gli altri comportamenti vietati dalla legge;

d) promuovere la conoscenza del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana in tutti i mercati;

e) valorizzare il formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;

f) informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;

g) curare gli interessi generali della Denominazione di Origine Protetta del formaggio Provolone Valpadana.

In particolare il Consorzio:

h) può avanzare proposte di modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta formaggio Provolone Valpadana;

i) può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;

l) può promuovere delibere di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/04/98 n. 173 che prevedono accordi del sistema agroalimentare;

m) collabora col Ministero delle Politiche Agricole Forestali alla vigilanza, tutela e salvaguardia della Denominazione di Origine Protetta, con l'ausilio di agenti vigilatori;

n) collabora con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, le Provincie Autonome, gli Enti pubblici e privati nonchè con l'Organismo di controllo della Denominazione di Origine Protetta per la migliore valorizzazione e tutela della Denominazione di Origine Protetta stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;

o) attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;

p) partecipa ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

q) detiene il marchio collettivo identificativo della Denominazione di Origine Protetta e lo concede in uso a quanti aventi diritto;

r) provvede, quando richiesto, all'apposizione del logo costitutivo della Denominazione di Origine Protetta sul formaggio, prodotto dai soggetti, soci e non soci, immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

s) può predisporre piani, progetti, proposte e studi finalizzati al miglioramento tecnico, igienico-sanitario ed aziendale.

 

ART. 4) Definizione del prodotto e zona di produzione

Le caratteristiche del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana e la sua zona di produzione sono stabilite dal Disciplinare di produzione vigente.

 

ART. 5) Soci

Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti della filiera del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana inseriti nel sistema di controllo previsto dall'Organismo di controllo autorizzato o, in sua mancanza, dall'autorità pubblica designata, e così identificati:

a) gli allevatori produttori di latte immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana. I produttori di latte soci delle cooperative produttrici di Provolone Valpadana sono da queste rappresentati.

Gli allevamenti produttori di latte che non sono soci direttamente o soci di cooperative, possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite, fra aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano ubicati all'interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana.

Le aziende dovranno rilasciare all'associazione specifica delega scritta di rappresentanza.

b) i caseifici produttori di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato ed in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente.

I caseifici cooperativi che trasformano in formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana latte conferito dagli allevatori produttori soci rappresentano i due elementi della filiera, allevatori produttori di latte e caseifici produttori di formaggio.

c) le ditte che acquistano e stagionano il formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana ed immessi nel sistema di controllo dell'Organismo autorizzato, fino alla conclusione del previsto termine di stagionatura, con magazzino ubicato all'interno della zona di produzione, in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente.

I Caseifici produttori di formaggio che effettuano direttamente la stagionatura del formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana, per la loro quota di prodotto stagionato, rappresentano i due elementi della filiera, caseifici e stagionatori.

Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere assoggettati a verifica da parte dell'Organismo di controllo competente.

 

ART. 6) Domanda di ammissione

La domanda di adesione va rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione precisando la/le categorie di associazione:

- allevatori produttori latte;

- caseifici;

- stagionatori;

con il versamento della quota sociale e la presentazione dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego motivato e scritto, l'escluso può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia della deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata.

 

ART. 7) Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

a) osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

b) versare le quote previste ed i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;

c) di apporre il contrassegno della Denominazione di Origine Protetta su tutte le forme di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana prodotto;

d) di consentire l'attività di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate all'Organo di controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa vigente.

 

ART. 8) Diritti dei soci

L'appartenenza al Consorzio da diritto al consorziato:

a) a partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;

b) a godere delle assistenze e dei vantaggi previsti dal presente Statuto.

 

ART. 9) Recesso, decadenza ed esclusione

La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di due anni dalla data di ammissione, salvo quanto previsto dai commi successivi.

L'impegno si intende tacitamente prorogato di un biennio, a meno che tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio, il consorziato non comunichi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, la sua volontà di recedere.

Il recesso è consentito anche prima della scadenza del biennio al consorziato che abbia cessato l'attività. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 5. Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.

Le dichiarazioni di recesso e di decadenza hanno efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o in cui la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto è tenuto a corrispondere le quote e i contributi maturati per i due anni successivi al 31 dicembre predetto.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto o dei Regolamenti e, segnatamente quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;

b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;

c) sia dichiarato fallito.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire eventuali danni accertati.

 

ART. 10) Patrimonio Consortile

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dalla quota di ammissione dei nuovi Consorziati, fissata a Euro 1.000,00 salvo modifiche da parte dell'assemblea ordinaria;

b) dalla quota annuale di associazione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

c) dai contributi associativi determinati, per ogni esercizio sociale dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta delle esigenze finanziarie e patrimoniali, che possono essere differenziati per le varie categorie di soci;

d) dai contributi per l'applicazione del marchio, determinati dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi derivanti dall'esecuzione di specifici servizi quali, a titolo esemplificativo, gli interventi per la verifica dei requisiti tecnico qualitativi (reg. CEE 2496/98), collaudi per forniture pubbliche e private, interventi peritali, secondo entità e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione;

f) da proventi derivati da transazioni o accordi;

g) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati e da terzi, Enti pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti.

 

ART. 11) Risorse di gestione

Alla necessità di gestione si provvede con:

a) la quota annuale di associazione dovuta dai consorziati;

b) i contributi associativi per la gestione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della Denominazione di Origine Protetta formaggio Provolone Valpadana, compreso l'uso dei marchi costitutivi della stessa Denominazione di Origine Protetta;

c) i proventi derivanti da eventuali servizi resi;

d) i contributi in conto gestione di Enti pubblici e privati.

L'entità dei contributi di cui al punto b) è determinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in maniera proporzionale alle quantità di prodotto controllato e/o certificato dall'Organismo di controllo; per le categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori l'entità dei contributi non può essere superiore alle rispettive percentuali di rappresentanza stabilite nel successivo articolo 15.

Le quote relative alle categorie degli allevatori produttori di latte e degli stagionatori, non coperte, gravano esclusivamente sui caseifici produttori del formaggio Denominazione di Orgine Protetta Provolone Valpadana.

La quota dei contributi di cui alla lettera b) succitata, relativa alla categoria dei  caseifici produttori, è ripartita, ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 410, del 12 settembre 2000, su tutti i soggetti compresi nella categoria medesima, anche se non aderenti al Consorzio.

 

ART. 12) Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale;

e) il Collegio dei Probiviri, se nominato e qualora si renda necessario.

 

ART. 13) Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorchè dissenzienti e/o non intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;

- nomina il Consiglio di Amministrazione;

- nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente, fissandone l'eventuale compenso;

- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- fissa la quota di ammissione dei nuovi soci;

- delibera su altri oggetti sottoposti all'esame;

- nomina i componenti del Collegio dei Probiviri (qualora previsto).

L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto;

- proroga la durata del Consorzio;

- nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;

- delibera negli altri casi di legge.

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore dopo l'approvazione del Ministero competente.

 

ART. 14) Convocazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei consorziati, precisando gli argomenti.

L'avviso, a mezzo lettera raccomandata, da spedire almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di motivate esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo dei Soci precisando gli argomenti.

L'avviso, a mezzo lettera raccomandata, da inviare almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione, deve contenere giorno, ora e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione, fissata anche nello stesso giorno, con indicazione degli argomenti da trattare.

 

ART. 15) Intervento dei Soci all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.

I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Il socio può delegare altro socio a mezzo delega scritta, firmata dallo stesso o dal legale rappresentante, in caso di socio ente giuridico, e da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della seduta.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

In caso di società od associazioni, la delega è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto al voto per la/le categorie della filiera rappresentate in proporzione alla quantità di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana prodotto, di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana stagionato, di latte destinato alla produzione di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana.

In proporzione alle quantità di prodotto rappresentate, ogni socio può avere voti per ogni categoria della filiera che rappresenta.

Per ciascuna categoria, i voti sono rapportati come segue:

- 66% ai produttori di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;

- 17% agli allevatori produttori di latte destinato a formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;

- 17% agli stagionatori di formaggio Denominazione di Origine Protetta Provolone Valpadana;

il tutto qualora tutte le ditte appartenenti alla filiera produttiva della Denominazione di Origine Protetta risultino associate.

Le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente, limitatamente ad ogni singola categoria, nel caso di mancata adesione di parte dei soggetti della filiera.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, ma può essere richiesta la votazione per scheda, in particolare per il rinnovo delle cariche sociali.

I dati necessari al calcolo dei citati valori sono annualmente forniti al Consorzio dall'Organo di controllo autorizzato per la Denominazione di Origine Protetta o avallati dallo stesso.

Sulla base dei dati sopracitati vengono calcolati dal Consorzio prima dell'Assemblea, e comunque una volta all'anno, i valori di voto dei singoli soci il cui totale viene rapportato a 100%.

 

ART. 16) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non socio e, all'occorrenza, due scrutatori.

 

ART. 17) Maggioranze

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza di Soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto occorre il consenso dei due terzi del valore del voto dei soci presenti o rappresentati.

Delle delibere di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà firmato dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

 

ART. 18) Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da 5 a 9 membri, scelti tra i Soci o persone dagli stessi designati.

Qualora nel corso del mandato il Consigliere socio o legale rappresentante di socio abbia a perdere per qualsiasi ragione o causa la qualità di socio, decadrà automaticamente dalla carica di consigliere, e in tal caso il Consiglio provvederà alla sua cooptazione.

L'Assemblea ne determina il numero, assicurando la rappresentanza delle categorie interessate: caseifici, stagionatori e allevatori produttori di latte.

La durata in carica dei Consiglieri è di tre anni; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con un membro della medesima categoria; la cooptazione è sottoposta a ratifica alla prima Assemblea.

Il Consigliere, così nominato, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei soci siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione dei valori di voto assembleari.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati con diritto di parola, ma non di voto, esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente.

 

ART. 19) Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative delibere

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione a mezzo lettera dovrà indicare data, ora, luogo e argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima della data per posta ordinaria o, nel caso di comprovata urgenza, con preavviso di due giorni a mezzo fax, telegramma o posta elettronica al domicilio di riferimento di ciascun consigliere.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti e i componenti del Collegio Sindacale.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

ART. 20) Consiglio di Amministrazione - Spettanze

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio.

L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza o emolumenti.

 

ART. 21) Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

In particolare:

- convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

- nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

- delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione dei soci;

- deposita la Situazione Patrimoniale prevista dal Codice Civile;

- predispone il bilancio consuntivo;

- predispone il bilancio preventivo ed il relativo riparto di costi tra i soggetti della filiera, da sottoporre, se richiesto, all'approvazione ministeriale;

- assume e licenzia il personale, stabilendone mansioni, retribuzioni ed inquadramento;

- istituisce Comitati e Commissioni con funzioni consultive e di proposta;

- fissa le risorse di gestione di cui all'art. 11 e determina eventuali contributi di marchiatura di qualità dovuti al Consorzio;

- propone i Disciplinari di produzione della Denominazione di Origine Protetta e le loro eventuali successive modifiche da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti;

- approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturale;

- segnala al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'Organismo di controllo della Denominazione di Origine Protetta di cui all'art. 10 del Reg. CEE 2081/92;

- approva programmi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 30/4/98 n. 173 e successive modifiche;

- delibera inoltre per quanto attiene a: azioni giudiziarie, transigere e compromettere in arbitri, comprare o vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e/o postergazioni di ipoteche, fare operazioni con debito pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;

- delibera sui casi di violazione dello Statuto, delle delibere e dei regolamenti;

- compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più consiglieri o ad altri, allo scopo individuati.

 

ART. 22) Presidente - Vice Presidente - Consigliere Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i suoi membri, un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, secondo quanto sopra espresso.

In caso di urgenza il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima riunione valida, del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri o a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi, tanto congiuntamente che separatamente e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri ed anche a consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.

 

ART. 23) Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri scelti tra non Consorziati.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I singoli soci ed il Consorzio sono tenuti a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento, nonchè di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle eventuali altre controversie che i soci del Consorzio ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernano i rapporti sociali o riguardino affari intervenuti tra il Consorzio ed i soci e che possano formare oggetto di compromesso.

Gli amministratori ed il personale dipendente dal Consorzio sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e i chiarimenti di cui venissero richiesti.

I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità. Essi non hanno l'obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo.

Le controversie dovranno essere definite dai Probiviri entro tre mesi dalla data in cui le medesime sono state loro sottoposte.

 

ART. 24) Collegio Sindacale

L'Assemblea nomina tre Sindaci effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, nonchè due Sindaci supplenti.

I Sindaci possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I sindaci effettivi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee; ad essi spetta un compenso, se stabilito dall'Assemblea e su proposta del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 25) Esercizio Sociale

L'esercizio sociale del Consorzio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

ART. 26) Disposizioni regolamentari

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione, approvati dall'Assemblea ed inviati alle Autorità Pubbliche competenti per le necessarie approvazioni.

In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Disciplinari di produzione nè tanto meno lo Statuto presente.

 

ART. 27) Sanzioni

In caso di violazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere, il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al Consorzio.

 

ART. 28) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore.

La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.

 

ART. 29) Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizione del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.

Il presente Statuto viene adottato dagli organi sociale dal preesistente Consorzio Tutela Provolone, costituito, ai sensi della legge 10/4/54 n. 125 in data 30/7/1975 con atto notarile repertorio n. 20.692 del dott. A. Vegezzi, notaio in Piacenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, li 16 aprile 2002.

F.to Giorgio Musicco

F.to Giancarlo Quaini Notaio LTN